PROJECT DETAILS
- Date 15 Feb 2016
- Lawyer Mr Farbic D'Cousta
- Skills Bankruptcy law Skills
- Category DIRITTO PENALE
ABOUT THIS PROJECT
Furto
Ritenuto colpevole di furto, ai sensi dell’art. 234 cp, “chiunque, a scopo di lucro, sottrae beni personali altrui senza la volontà del suo proprietario”, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi se la cosa supera i 400 euro, o con la multa da uno a tre mesi se l’importo è inferiore.
Data la sua importanza nel testo giuridico, una delle questioni più discusse è stata come calcolare l’importo del denaro rubato. Secondo l’art. 365 cp (LECrim), il proprietario dell’immobile deve essere sentito e il valore dell’immobile sarà concordato successivamente, mediante perizia; in caso di merce rubata in esercizi commerciali, “sarà fissata in base al suo prezzo di vendita al pubblico”, IVA inclusa.
Il bene giuridico tutelato, come nel furto, è la proprietà, ma in questo caso il sequestro della cosa avviene senza l’uso della forza sulle cose, né della violenza o dell’intimidazione sulle persone, elementi che, come vedremo in seguito, qualificherebbero la condotta come furto .
La norma penale stabilita dall’articolo 234, paragrafo 1, cp, ne contiene la tipologia base, cioè la cifra minima di furto quando l’importo del furto è superiore a 400 euro. Ciò significa che ci sono disposizioni punitive inferiori e superiori a seconda delle circostanze del caso. Per esempio:
Il codice penale stabilisce una diversa previsione penale quando il valore della cosa rubata non supera tale importo, art. 234.2 cp, riducendo la sanzione a sanzione pecuniaria in quanto norma penale attraverso il recepimento operato dalla riforma del codice penale introdotta nel 2015 dei vecchi reati di furto.
Vi è disposizione punitiva superiore a quella stabilita nella tariffa base quando una o più aggravanti concorrono a modificare circostanze di responsabilità penale che accrescono la gravità o l’intensità del reato. Nello specifico, e al di là delle generiche aggravanti stabilite dal legislatore all’art. 22 cp, nello specifico per il reato di furto si considerano alcune tipologie qualificabili a loro modo, quali:
La sanzione deve essere irrogata nella sua metà superiore quando “i dispositivi di allarme o di sicurezza installati nelle cose rubate sono stati con qualsiasi mezzo neutralizzati, eliminati o resi inservibili”; Un esempio è l’allarme su una bottiglia di alcol in un supermercato o su un capo di abbigliamento in un negozio.[1] Articolo 234.4) CP.
Da parte sua, l’art. 235 cp stabilisce un elenco di aggravanti, il cui rispetto comporterà l’applicazione di una pena da uno a tre anni, quando il furto è commesso su:
cose di valore artistico, storico, culturale o scientifico
cose destinate al servizio pubblico o di prima necessità
cose che causano una grave violazione dei servizi di interesse generale
produttore agricolo o zootecnico
cose di grande valore o il cui furto cagiona un danno di speciale considerazione. Considerato l’alto valore della cosa, non viene specificato un dato economico, ma la giurisprudenza utilizza il limite fissato per aggravare la truffa, che è di 50.000 euro, per aggravare anche questo reato di furto per gravità speciale.
cose che mettono la vittima o la sua famiglia in una situazione economica grave, o quando vi è stato un abuso delle circostanze personali della vittima
casi multi-ricorrenza
quando minori di 16 anni vengono utilizzati nella commissione del reato
quando il furto è prodotto da un’organizzazione o un gruppo criminale
[1] In questo caso, la metà superiore della pena andrebbe da 12 a 18 mesi di reclusione, se l’importo del furto supera i 400 euro, o da 2 a 3 mesi di multa, nel caso in cui l’importo fosse inferiore .
Da quanto precede, bisognerà considerare che per l’applicazione penale si deve tener conto se concorrono una o più circostanze modificative di responsabilità penale. Pertanto, quando si verifica più di una circostanza aggravante, sarà calcolata come segue:
In presenza di due aggravanti si applica il tipo “iperaggravato”; la pena di cui all’art. 235 nella sua metà superiore, cioè da 2 a 3 anni di carcere.
Nel caso in cui siano osservate più di due aggravanti, la terza e le successive sono computate come aggravanti generiche (art. 66.1 CP).
La rapina
Da parte sua, l’art. 237 cp stabilisce che chi, “a scopo di lucro, sequestra beni personali altrui utilizzando la forza per accedere o abbandonare il luogo in cui si trova o con violenza o intimidazione nelle persone, sia quando commette il reato, sia per proteggere la fuga, o su coloro che vengono in aiuto della vittima o che la perseguitano”.
Come si evince chiaramente da questo precetto, la rapina ha due modalità, la rapina con la forza e la rapina con violenza o intimidazione, e la presenza di uno qualsiasi di questi tre elementi sarà valida per considerarla rapina, sia che vi sia forza nell’accesso o nell’abbandono del luogo dove si trovava la cosa, o nel mediare violenza o intimidazione sulla persona che viene derubata o su coloro che vengono in aiuto di questa.
L’omicidio
L’omicidio è disciplinato dagli articoli 139 e 140 del codice penale.
Può essere definito come un reato consistente nell’uccisione di una persona, cioè un delitto di omicidio ma inoltre, concorre una qualsiasi delle circostanze aggravanti stabilite dall’articolo 139 del cp (tradimento, prezzo o ricompensa, crudeltà o commettere altro reato o coprirlo).
Dal canto suo, l’articolo 140 del cp elenca le circostanze che aggravano ulteriormente il reato e la cui conseguenza sarebbe la reclusione permanente e rinnovabile (vittima di età inferiore a 16 anni, particolarmente vulnerabile per età o invalido, atto successivo a un delitto contro la libertà sessuale e reato commesso da persona appartenente ad un gruppo o ad un’organizzazione criminale).